COSA PUOI FARE TU PER LA FONDAZIONE GIACINTO FACCHETTI

 

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  • Lasciti e donazioni in beni mobili e immobili
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Gli atti di donazione e successione effettuati a favore della Fondazione Giacinto Facchetti non sono soggetti ad alcuna imposta

 

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  •    Versamento bancario
           intestato a:
           Fondazione Giacinto Facchetti per lo studio e la cura dei tumori O.N.L.U.S.
           Banca Intesa San Paolo
           IBAN: IT65 N030 6909 4661 0000 0000 123
  •   Versamento postale
         intestato a:
         Fondazione Giacinto Facchetti per lo studio e la cura dei tumori O.N.L.U.S.
         Conto Corrente Postale n. 94874195
  •   Presso i nostri uffici
         Via Petrarca, 51 Verano Brianza (MB)

   

Le donazioni effettuate godono delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legge n. 35/2005, convertito nella legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.

 
Persone fisiche (privati cittadini):

Art. 14 (Legge 80/05) "Le liberalità in denaro (...) erogate da persone fisiche (...) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (...) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui".

In alternativa

rimangono valide le disposizioni previste dall' art. 13, comma 1, del D.L. n° 460/97, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato, a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro.

Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro e cioè il 19% di 2.065,83 €).

Aziende (soggetti IRES):

Art. 14 (legge 80/05) "Le liberalità in denaro (...) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (....) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui"

In alternativa

per i titolari di reddito s'impresa, "resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2. lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86)", secondo cui le donazioni non superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte nel totale, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.